La disposizione ha l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:
• con sede legale in Italia o con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia;
• tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:
• terreni e fabbricati,
• impianti e macchinari,
• attrezzature industriali e commerciali,
come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Se ne ricava che l’assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l’imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietario. Tuttavia, a tale riguardo, si attendono chiarimenti.
Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell’attivo circolante, quindi il magazzino.
I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:
• sismi,
• alluvioni,
• frane,
• inondazioni,
• esondazioni,
come definiti all’art. 3 del DM 18/2025.
La polizza assicurativa non copre:
• i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
• i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
• i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Determinazione del premio assicurativo
I premi (l’importo che il contraente deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio” delle misure adottate dall’impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.
La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell’assicurato. In particolare:
• fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
• per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Termini per adempiere
La generalità delle imprese interessate deve dotarsi della polizza descritta entro il 31.3.2025. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025.
Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste:
• devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025;
• devono adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
Sanzioni
Se le imprese destinatarie dell’obbligo non adempiono, di tale inadempimento “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi
genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.